IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1  possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n.
326, che modifica il suddetto art. 1  della  legge  del  29  dicembre
1988,  n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento e' ridotto al
10 per cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.  avv.  Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93 e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la nota del 2 giugno 1989, n. 1815 del comune di Scandriglia
(Rieti), con la quale si richiede  l'autorizzazione  ad  assumere  un
ragioniere   (sesta  qualifica  funzionale)  vincitore  del  concorso
pubblico approvato dal Co.Re.Co. in data 12 dicembre 1986, verbale n.
206;
  Ritenuto  che  con  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8  agosto  1989  dei
posti  vacanti  da destinare alla mobilita', il comune di Scandriglia
(Rieti) ha dato attuazione al processo  di  mobilita'  richiesto  dal
comma  4  dell'art.  1,  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo
avviato  le  procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  5 agosto 1988, n. 325 per ricoprire i posti
vacanti e disponibili per la mobilita';
  In   considerazione   delle  esigenze  prospettate  dal  comune  di
Scandriglia (Rieti);
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo  e  tali  da  determinare  il  Ministro per la funzione
pubblica a proporre di autorizzare il  predetto  comune  a  procedere
alle richieste assunzioni, cosi' come specificate in dispositivo;
                               Decreta:
  Il  comune  di  Scandriglia (Rieti) e' autorizzato, in applicazione
dell'art. 2, comma 1, della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  ad
assumere  un  ragioniere  (sesta  qualifica funzionale) vincitore del
concorso pubblico approvato dal Co.Re.Co. in data 12  dicembre  1986,
verbale n. 206.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 21 novembre 1989
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                           GASPARI
p. Il Ministro del tesoro
       PAVAN
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 83